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Data: 17 marzo 2008

Riforma urbanistica. Ancora Modifiche

Da Ecoappunti, - 17 marzo 2008

La vittoria ambientalista rappresentata dal ritiro del famigerato emendamento 13bis “ammazzaparchi” ha fatto passare in second’ordine le numerose modifiche intervenute alla legge urbanistica regionale (12/2005)

Dalla sua nascita la nuova legge urbanistica è stata modificata ormai quattro volte, e già si dice che non sia finita qui. Per intanto vediamo alcune delle norme che cambiano da subito.
Premettendo che tralasciamo le nuove regole che riguardano nomadi, moschee, aree degradate da “ripulire”, ecc… poiché si tratta di pura propaganda leghista con poche conseguenze concrete, dedichiamo lo spazio a questioni più significative, come ad esempio l’introduzione di tre diversi regimi urbanistici per tre diverse fasce di comuni: quelli sopra i 15.000 abitanti (98 comuni) che sono sottoposti alle regole “normali”, quelli al di sotto dei 2.000 abitanti (656 comuni) che faranno il Piano di governo del territorio (PGT) in forma semplificata (nuovo articolo 10bis) e quelli nella fascia tra 2.000 e 15.000 (792 comuni) che avranno una terza differente normativa. Quest’ultima normativa sarà decisa dalla Giunta regionale, sottraendo inopinatamente al Consiglio la prerogativa di legiferare le regole urbanistiche applicate a più della metà dei comuni lombardi.
Le norme sulla perequazione comunale sono sviluppate maggiormente, introducendo per i comuni l’obbligo di istituire il registro delle cessioni dei diritti edificatori, (art. 11 c. 4) ovvero la base per una sorta di “borsa della cementificazione”.
E’ introdotta la possibilità di perequazione intercomunale, tramite accordi tra due o più comuni (art 11 c. 2bis) e infine, molto opportunamente, il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) può individuare ambiti nei quali la perequazione sovracomunale è quasi obbligatoria (art. 15 c. 7 bis).
Tutti i comuni sono obbligati, in fase di prima approvazione del PGT, ad adottare/approvare con un unico procedimento il documento di piano, il piano delle regole e il piano dei servizi (art. 13 c. 1).
In sede di approvazione del PGT può essere deciso quali piani attuativi sono di competenza del consiglio comunale e quali possono essere approvati dalla sola Giunta, dettaglio piuttosto importante soprattutto per i comuni più grandi (art. 14 c. 13bis).
A seguito di proposte del partito democratico sono state introdotte deroghe per facilitare la realizzazione di edilizia residenziale pubblica nella fase transitoria di attesa dei PGT. Tutto bene, se non fosse che, tra le possibilità, c’è ancora una volta quella di costruire case sulle aree a standard (art. 25 c. 8sexies).
In vista del recupero di aree ex ferroviarie, ora sarà possibile conferire a tali terreni nuovi indici edificatori molto alti: questo, in concreto, consentirà di aumentare le colate di cemento che si solidificheranno nei prossimi anni sul comune di Milano (art. 88 c. 2bis).
I programmi integrati di intervento su aree agricole dismesse sono ulteriormente facilitati: da un lato si impedisce alle Province di regolamentarne in modo più rigido la dismissione, e dall’altro si introduce la autocertificazione della dismissione avvenuta (art. 89 c. 3bis).
Anche una novità positiva: gli insediamenti che sottraggono territorio all’agricoltura pagheranno un contributo di costruzione aumentato dall’1,5 al 5 percento per finanziare interventi di forestazione (art. 43 c. 2bis): è poca cosa, ma il principio è significativo.
E per finire: il comma 4 dell’articolo 15 (ambiti agricoli nel PTCP) è stato parzialmente riscritto con il chiarissimo intento di indebolire la norma.
Evidentemente la proposta di piano territoriale di Pietro Mezzi, assessore al territorio e ai Parchi della Provincia di Milano, con il suo obiettivo di salvaguardare il massimo delle aree agricole, sta dando un po’ di fastidio.
Altre parti della legge 12/2005 sono state modificate. Il nuovo testo coordinato è scaricabile dal sito: www.verdiregionelombardia.it/, sezione “Tematiche”, pagina “Legge regionale 12/2005”.
Paolo Lozza