Data: 17 marzo 2008
Finanziaria verde. L’ambiente nella legge di bilancio 2008
Da Ecoappunti, - 17 marzo 2008
Sintesi ragionata dei provvedimenti di sostegno all’ambiente inseriti nella legge finanziaria, la fondamentale norma annuale che permette al governo di pianificare le proprie attività per i dodici mesi successivi
Numerose sono le norme di diretto o indiretto interesse ambientale contenute nell’ultima manovra di bilancio, composta sia dalla Legge finanziaria per il 2008 in senso stretto (L.244/2007) che nel decreto legge 159 del 2007, il quale ne ha accompagnato l’iter, fino alla conversione definitiva in legge (L. n.222 del 2007).
Si tratta di un complesso articolato di disposizioni singole e coordinate con la normativa vigente che vanno ad incidere solo in maniera apparentemente disordinata nel nostro ordinamento. La natura assunta dalle sessioni di bilancio negli ultimi anni rende difficile un quadro coordinato degli interventi assunti, ma dalla mole di lavoro che è stato prodotto, non senza poche difficoltà, dalle Camere è comunque possibile tracciare un filo sistematico dei numerosi fronti ambientali trattati in Finanziaria, ovviamente in prevalenza sotto il profilo della dotazione di risorse nell’ambito delle missioni che quest’anno hanno caratterizzato i documenti di bilancio.
Oltre alle disposizioni che hanno finanziato la proroga di norme ambientali già incluse nella Finanziaria 2007, il pacchetto più corposo di norme riguarda lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Le disposizioni ambientali si trovano concentrate prevalentemente nell’articolo 2 della legge, che conta da solo svariate decine di commi di interesse ambientale. A queste disposizioni andranno ad aggiungersi quelle previste da un decreto legge del 31 dicembre, il numero 248 del 2007, attualmente in fase di conversione in legge da parte delle Camere.
Pur nella molteplicità degli interventi, un criterio che comincia a farsi strada nell’ordinamento è quello secondo cui i vincoli di compatibilità ambientale debbano essere tenuti in conto, quantomeno in termini di effetti attesi, nella programmazione e nel finanziamento degli interventi pubblici in generale, ben oltre il già noto meccanismo della VIA, in modo da trasformarsi in opportunità di sviluppo, anche occupazionale, e innovazione. Tale criterio viene ad esempio introdotto già dal decreto-legge 159, laddove si prevede che le opere pubbliche siano accompagnate da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra. In direzione di Kyoto muovono anche la creazione delle aree verdi in ambito urbano (da cui ci si attende la capacità di assorbire 16 mila tonnellate di CO2) e il registro nazionale dei sinks di carbonio ma anche i fondi per l’innovazione ambientale ed energetica che aspirano a fare da volano della crescita nel settore della ricerca avanzata, fondi entrambi contenuti all’articolo 44 del ddl finanziaria 2008 e confermati nella stesura finale. L’attenzione alla gestione delle reti e del territorio è dimostrata inoltre dal fatto che nel biennio appena iniziato vengono stanziati 530 milioni di euro per combattere il dissesto idrogeologico tramite un piano articolato di prevenzione, controllo e intervento.
Gli interventi riguarderanno anche i privati, con agevolazioni e obblighi “virtuosi”. Ad esempio, chi intende realizzare una nuova costruzione sarà obbligato, a partire dal 1 gennaio 2008, per ottenere la concessione, a presentare la certificazione energetica dell’edificio comprensiva del criterio del risparmio idrico ed a prevedere l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica ‘pulita’ per almeno 1 kilowatt.
Non si tratta dunque solo di singole misure di finanziamento, come in genere siamo soliti trovare nelle varie leggi finanziarie, che per loro natura non possono ospitare modifiche ordinamentali, ma in buona misura ritroviamo anche interventi che, a regime, delineano un sistema strutturale da stabilizzare e, ove opportuno migliorare.
Nello specifico, ecco alcune delle norme più rilevanti. Iniziamo la rassegna dalla legge Finanziaria per il 2008 (L.244 del 2007)
Art. 1, comma 6: il comune a decorrere dal 1 gennaio 2009 può fissare una tassa Ici agevolata inferiore al 4 per mille per i soggetti che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica ad uso domestico
Art. 1, commi 288-289: a decorrere dal 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edificio e delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Dalla medesima data il rilascio del permesso di costruire è subordinata all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tali da garantire una produzione energetica di 1 kW per ogni unità abitativa (5 kW per fabbricati industriali aventi superficie non inferiore a 100 mq).
Art. 2, commi 20 e 21: prorogata l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. La detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100 mila euro.
Art. 2, commi da 136 a 140: limitati agli impianti realizzati ed operativi gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La procedura dell’eventuale riconoscimento in deroga contenuta nella Finanziaria 2007, è temporalmente limitata : essa dovrà essere completata dal ministro per lo Sviluppo economico, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria.
Art. 2, commi da 158 a 163: istituito un Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica per finanziare campagne informative. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietata la vendita di elettrodomestici con classificazione energetica inferiori alla classe A; dal 2011 è vietata l’importazione, la distribuzione e la vendita di lampadine a incandescenza e di elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere il collegamento con la rete elettrica.
Art. 2, commi da 321 a 334 : Per la difesa del suolo e la pianificazione di bacino e per la realizzazione di interventi nelle aree a rischio idrogeologico, il ministro dell’Ambiente, adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forma di adattamento dei territori, da attuare con le autorità di bacino, le regioni e gli enti locali interessati.
Art. 2, commi da 344 a 347, un centesimo per il clima: Istituito un Fondo a contribuzione volontaria di un centesimo per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione o ogni 6 kw/h di energia elettrica consumata.
Art. 2, commi 335 e 356: istituito fondo di 50 milioni di euro presso il ministero dell’Ambiente, con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 mediante realizzazione di aree verdi in zone urbane e per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale
In materia idrica, si segnala l’Art. 2, c. 133 con cui sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 per le attività di progettazione previste nell’ambito del Piano irriguo nazionale. L’art. 2, c. 330 autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per gli interventi finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Gli interventi dovranno essere programmati alla Autorità di bacino
Al comma 332 è previsto un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Importante è anche il Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale. La dotazione prevista per il 2008 è di 30 milioni di euro per il 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.
L’Art. 2, c. 334 prevede che il contributo di 0,5 centesimi di euro per ciascuna bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, è elevato a 0,5 sia destinato al fondo per l’accesso alle risorse idriche gia previsto dalla finanziaria 2007 e, soprattutto, al fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, con la finalità anche del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati.
Natale Ripamonti
Senatore dei Verdi