Con questa legge la Regione Lombardia avoca a sè stessa numerose procedure valutative e approvative di opere soggette alla "legge obiettivo" nazionale, ipotizzando assurdi poteri sostitutivi del presidente della Regione verso il Governo nazionale.
Inoltre consentirà di inserire nelle concessioni lo sfruttamento economico di aree territoriali più o meno vagamente collegate all'infrastruttura oggetto di concessione.